Dove giudicavano gli Efeti?, in Symposion 1999. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Pazo de Mariñán, La Coruña, 6.-9. September 1999), hrsg. Gerhard Thür, Francisco Javier Fernández Nieto, Köln-Weimar-Wien, Böhlau, 2003, pp. 21 (145-165) [ISBN 3-412-19202-3]
È opinione comune, si direbbe tralatizia, che, almeno in età classica, ad Atene gli efeti si riunissero per giudicare... more È opinione comune, si direbbe tralatizia, che, almeno in età classica, ad Atene gli efeti si riunissero per giudicare in tre dei cinque tribunali competenti a decidere le cause di omicidio: Palladio, Delfinio, Freatto. Nonostante alcuni pareri contrari, è quasi certo che essi non si riunissero anche nel Pritaneo, in quanto Aristotele nell’Athenaion Politeia afferma chiaramente che qui emanavano i loro verdetti il basileus e i quattro phylobasileis, senza menzionare gli efeti. È inoltre ben noto, sulla base di un passo di Plutarco, anzi è ora indiscusso, che essi non si adunassero nell’Areopago, ove si riunivano, a vita, gli ex-arconti. L’esegesi delle fonti, che è stata svolta nell’articolo, ha portato a rigettare l’opinione dominante e a concludere che gli efeti ateniesi siano stati sempre e soltanto i giudici presso il Palladio. Si è pertanto negata l’affidabilità di tutte quelle fonti che parrebbero attestare la presenza degli efeti nel Delfinio, nel Freatto (e nel Pritaneo).
Distinzioni di “status” nella legge di Draconte sull’omicidio, in Atti del II convegno sulla problematica contrattuale in diritto romano. In onore di Aldo Dell’Oro, Milano, Led, 1998, pp. 32 (371-402) [ISBN 88-7916-098-2].
Dalla lettura di IG I3 104, si traggono indizi eloquenti e attendibili che la distinzione fra cittadini, stranieri e... more Dalla lettura di IG I3 104, si traggono indizi eloquenti e attendibili che la distinzione fra cittadini, stranieri e schiavi fosse contemplata nell'arcaico testo di legge: appare che l'omicidio di stranieri fosse disciplinato con disposizioni diverse da quelle per l'omicidio di cittadini; appare che gli schiavi autori di omicidio fossero menzionati; appare che gli stranieri autori di omicidio non fossero esclusi. E di questi indizi si sono individuate limpide rispondenze in fonti dell'età classica: fonti che testimoniano di una normativa risalente senza soluzione di continuità a Draconte, in particolare con riferimento all'applicabilità della d…kh fÒnou ai casi in cui fossero coinvolti stranieri e schiavi.
Armed in Northeast India: Special Powers, Act or No Act
The Armed Forces (Special Powers) Act 1958 (AFSPA) forms the core of the Indian Government’s relationship with the... more The Armed Forces (Special Powers) Act 1958 (AFSPA) forms the core of the Indian Government’s relationship with the Northeast region. Fifty years after its inception violence in the region is increasing rather than decreasing. While the AFSPA is central to the ways the state relates to citizens in the region and has been a major catalyst for increasing violence, this paper will not treat the AFSPA as the sole instance of the Indian state’s skewed security regime in the Northeast region, but will instead argue that the act is only a symptom of a larger malaise characterised by alienation, militarisation, and a dangerous counter-insurgency strategy. The fallout has been not merely a brutalisation of the security forces, but a legitimisation of violence. A vicious cycle has been set in motion punctuated by three main dynamics: violence giving birth to more violence, brutalisation eroding ideologies, and state-sanctioned terror engendering a disregard for peaceful alternatives. It is argued that unless the Indian state bases its approach to the region on a proper understanding of the nationalistic aspirations and indigenous and ethnic identities of the people there, this cycle cannot be stopped.