Sentenze di un anno - Regolamento n. 44 del 2001 (Bruxelles I)
Pubblicato sulla Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2012
Si tratta di una rassegna sulla giurispudenza della Corte di giustizia in materia di regolamento n. 44 del 2001... more Si tratta di una rassegna sulla giurispudenza della Corte di giustizia in materia di regolamento n. 44 del 2001 (Bruxelles I), da fine 2010 ad aprile 2012.
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Seen by:La proposta di modifica del regolamento n. 44 del 2001: le norme sulla giurisdizione
Il saggio è pubblicato sul volume di scritti offerti al prof. Federico Carpi, dal titolo Giustizia senza confini (Bologna, 2012)
Il saggio esamina la proposta della Commissione di revisione del regolamento UE n. 44 del 2001 sulla giurisdizione, il... more Il saggio esamina la proposta della Commissione di revisione del regolamento UE n. 44 del 2001 sulla giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale nei rapporti tra gli Stati membri. L'attenzione è concentrata sulle norme in materia di giurisdizione.
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Seen by:R. Caponi, 2012, La corsia preferenziale per alcune cause di lavoro rallenta le altre in assenza delle adeguate risorse
by Remo Caponi
Guida al Diritto n. 18, 28 aprile 2012
Il disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro porta
con sé anche rilevanti modifiche processuali in... more
Il disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro porta
con sé anche rilevanti modifiche processuali in materia di
licenziamenti derivanti dall’applicazione dell’articolo 18 dello
Statuto dei lavoratori. L’obiettivo del Governo, tra altro, è
quello di dare una risposta alle esigenze di celerità delle azien-
de e di rassicurare i nostri partner europei. Tuttavia le risorse
da destinare alla Giustizia non sono molte e, quindi, è stato
predisposto un rito con una «corsia preferenziale» per questa
tipologia di cause a scapito, forse, delle altre controversie di
lavoro. A tracciare il quadro della situazione e delineare gli
scenari è intervenuto il professor Remo Caponi.
Riflessi processuali della equiparazione tra la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua estinzione
in Il Giusto Processo Civile, 2011, fasc. 4, pagg. 1227-1256
La Suprema Corte, con tre sentenze del febbraio 2010, si è pronunciata sugli effetti della cancellazione delle società... more
La Suprema Corte, con tre sentenze del febbraio 2010, si è pronunciata sugli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2495 c.c., fissando i seguenti principi di diritto:
a) la cancellazione dal registro delle imprese delle società di capitali e delle cooperative ha efficacia costitutiva e ne comporta l'irreversibile estinzione indipendentemente dall'esistenza di creditori non soddisfatti o di rapporti giuridici ancora non definiti. All’estinzione consegue il venir meno della soggettività e della capacità processuale della società, nonché della rappresentanza dei liquidatori. L'art. 2495 c.c. ha portata innovativa ed ultrattiva, trovando applicazione anche per le cancellazioni iscritte prima della sua entrata in vigore, ferma, in tal caso, l'operatività dell'estinzione, non dall'iscrizione, ma dalla data anzidetta;
b) quanto alle società di persone, l’iscrizione nel registro delle imprese e la cancellazione hanno, invece, natura meramente dichiarativa. Nondimeno, la pubblicità di quest’ultimo evento determina una presunzione, opponibile ai creditori sociali, del venir meno della capacità, della soggettività e della legittimazione della società, negli stessi limiti temporali sopra indicati, sebbene “perdurino rapporti o azioni di cui le stesse società sono parti”.
Dopo la cancellazione della società, i creditori possono far valere le proprie pretese solo nei confronti dei soci: illimitatamente contro gli ex soci delle s.n.c. e contro gli accomandatari delle s.a.s.; sino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (ed in proporzione alla rispettiva quota di riparto) nel caso di società di capitali.
Il presente saggio si occupa, in particolare, degli effetti dell’estinzione sui rapporti in corso, risponde al quesito se sia possibile una “resurrezione” della società estinta ed, infine, esamina l'efficacia nei confronti dei soci del titolo esecutivo ottenuto nei confronti della società.
Problems of transnational civil procedure (recensione)
Recensione di due volumi della collana, pubblicata sulla Rivista trimestrale di diritto e procedura civile
Contempt of court e a aplicação dos meios de execução indireta em face dos dirigentes da pessoa jurídica - Multa coercitiva do art. 461, CPC (astreintes)
Published in " Genesis - Revista de direito processual civil" - Multa coercitiva (astreintes) - Art. 461 do CPC - Coercive contempt of court
Referência: ZARONI, Bruno Marzullo. Contempt of court e aplicação dos meios de execução indireta em face dos... more Referência: ZARONI, Bruno Marzullo. Contempt of court e aplicação dos meios de execução indireta em face dos dirigentes da pessoa jurídica como meio de efetivação das decisões: direito comparado e técnica processual. Genesis - Revista de direito processual civil, n. 36, 2005.
Italy introduces consumer class actions
on Social Science Research Network
Budget law 24 December 2007, n. 244 introduces, for the first time into Italian law system, a type of class action... more Budget law 24 December 2007, n. 244 introduces, for the first time into Italian law system, a type of class action (called "azione collettiva risarcitoria") for awards of compensatory damages or payments of amounts to multiple individual users or consumers.
Class action all'italiana atto secondo: un cantiere ancora aperto
in Obbligazioni e contratti, 2009, fasc. 12, pagg. 998 - 1007
a) Le novità introdotte dal nuovo art. 140 bis c. cons.
Numerosissime sono le novità, in tema di azione di... more
a) Le novità introdotte dal nuovo art. 140 bis c. cons.
Numerosissime sono le novità, in tema di azione di classe, introdotte dal nuovo art. 140 bis c. cons. Il legislatore, facendo tesoro delle osservazioni critiche dei primi commentatori, ha riformato l’istituto e, tra l’altro: 1) riconosciuto la legittimazione del singolo componente della classe a proporre l’azione, aggregando gli interessi degli altri soggetti lesi; 2) precisato con più attenzione i diritti oggetto di tutela; 3) definito i caratteri e la natura dell’atto di adesione; 4) eliminato la possibilità di proporre altre azioni di classe aventi il medesimo oggetto e la facoltà di intervenire nel giudizio collettivo; 5) prescritto che la sentenza resa al termine del giudizio non sia più di solo accertamento ma, anche, di condanna alle restituzioni o al risarcimento dei danni; 6) conseguentemente rimosso ogni traccia dei giudizi individuali di completamento ovvero delle procedure conciliative volte alla liquidazione dei danni.
b) Le prospettive aperte dal nuovo strumento di tutela
È prematuro pronosticare quale sarà il grado di effettività offerto da questo nuovo strumento di tutela giurisdizionale; certo è che la disciplina attuale necessita di ulteriori regole integrative che colmino i notevoli spazi di incertezza ancora presenti nello scarno testo riformato.
Se la mancata individuazione del soggetto estraneo alla società, al quale è attribuito il potere di nomina di tutti gli arbitri, renda nulla la clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo della società
in Studium Iuris, 2005, fasc. 10, pagg. 1212-1214.
L'Autore ritiene che le clausole compromissorie preesistenti debbano essere necessariamente sostituite ed adeguate,... more L'Autore ritiene che le clausole compromissorie preesistenti debbano essere necessariamente sostituite ed adeguate, pena la loro invalidità, con la disciplina prevista dal nuovo rito societario. Il principio dovrebbe operare anche per le clausole di nuova generazione che non possono continuare ad applicare i principi difformi dell'arbitrato di diritto comune. L'Autore conclude, pertanto, sostenendo che debba rimanere ferma la giurisdizione del giudice ordinario anche nel caso in cui, per difetto di adeguamento o per volontà contraria, nello statuto, nell'atto costitutivo, in un compromesso o in una clausola compromissoria successiva, non venga direttamente indicato il terzo designatore.
Revoca ante causam dell’amministratore unico di s.r.l. e clausola compromissoria
in Studium Iuris, 2008, fasc. 2, pagg. 133-141.
L'Autore affronta il tema della ammissibilità della revoca ante causam, ai sensi dell’art. 2476, comma 3 c.c.,... more
L'Autore affronta il tema della ammissibilità della revoca ante causam, ai sensi dell’art. 2476, comma 3 c.c., dell’amministratore unico di una società a responsabilità limitata.
Dopo aver delineato i presupposti dell'azione sociale di responsabilità nella s.r.l., affronta il tema del rapporto tra l'azione e la richiesta del provvedimento cautelare.
Particolare attenzione è dedicata alla disciplina dell'amministratore giudiziario, nonché alla possibilità di compromettere in arbitrato l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori.
L'ultimo paragrafo è riservato al tema della pendenza del giudizio arbitrale, tanto rituale comune, quanto societario.
Se l'ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale dà i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c. o il giudice istruttore li modifica sia titolo idoneo ad iscrivere ipoteca giudiziale
in Studium Iuris, 2004, fasc. 11, pagg. 1427-1428
L'Autore tratta della questione concernente la natura dell'ordinanza ex art. 708 del codice di procedura civile, con... more L'Autore tratta della questione concernente la natura dell'ordinanza ex art. 708 del codice di procedura civile, con la quale il Presidente del Tribunale, in un processo di separazione, adotta le misure provvisorie, di carattere patrimoniale, ritenute opportune nell'interesse dei coniugi o della prole, nonché la natura dell'ordinanza emessa dal giudice designato che modifica i predetti provvedimenti. In particolare, l'Autore dà atto delle osservazioni che sono state promosse in sede dottrinale e giurisprudenziale circa la possibilità di ritenere le ordinanze ex art. 708 c.p.c. titoli esecutivi idonei per iscrivere ipoteca sui beni dell'obbligato. Infine, l'Autore, dato atto del principio, comunque insuperabile, della tassatività dei titoli idonei a iscrivere ipoteca giudiziale e dell'assenza di un'espressa previsione normativa che autorizzi la costituzione della garanzia reale per le ordinanze ex art. 708 c.p.c., riporta alcune sue riflessioni conclusive al riguardo.
Regolamento CE 2201/2003 ed esecuzione delle decisioni in tema di affidamento dei minori
in Famiglia, Persone e Successioni, 2007, fasc. 11, pagg. 888-899.
Necessità di exequatur del provvedimento sull’affidamento di minore nello stato di abituale residenza dello stesso
In tema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, nella disciplina del Regolamento CE n.2201/2003, le decisioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale, se non si sottraggono al principio generale dell'automatico riconoscimento, non possono, solo perché riconosciute, essere poste in esecuzione, vale a dire non possono costituire titolo per un'attività modificativa della situazione in atto, all'uopo occorrendo, oltre alla previa notificazione, la apposita declaratoria di esecutività, su istanza dell'interessato, di cui all'art. 28 del citato regolamento. Ne deriva che la decisione del giudice italiano, la quale modifichi una precedente scelta e sostituisca l'uno all'altro genitore nella qualità di affidatario del figlio minore, non autorizza il nuovo affidatario a prelevare e trasferire il minore stesso dallo Stato membro in cui risieda assieme al precedente affidatario, rendendosi a tal fine necessaria, la dichiarazione di esecutività.
La disciplina dell'affidamento, del diritto di visita e della sottrazione dei minori nelle convenzioni internazionali
L'Autore analizza la disciplina dell'affidamento, del diritto di visita e della sottrazione dei minori nella Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza e sulle norme applicabili in materia di protezione dei minori e dei loro beni; nella Convenzione Europea del Lussemburgo del 20 maggio 1980; nella Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione dei minori ed, infine, nel Reg. del Consiglio d’Europa n. 2201/2003.
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Seen by:Il diritto di visita dei parenti: da interesse legittimo a diritto soggettivo condizionato, ma pur sempre direttamente non azionabile da parte dei nonni
in Famiglia, Persone e Successioni, 2008, fasc. 3, pagg. 227-233.
Il decreto che si annota, pronunciato a definizione di un giudizio di modifica delle condizioni di separazione,... more
Il decreto che si annota, pronunciato a definizione di un giudizio di modifica delle condizioni di separazione, risolve in maniera approfondita il tema della legittimazione ad agire dei nonni che vogliono far valere le proprie aspettative di visita e frequentazione dei nipoti. In particolare, il Tribunale statuisce che il diritto a chiedere la modifica delle condizioni di separazione ex artt. 155 ter c.c. e 710 c.p.c. spetti solo ai genitori e non agli avi, pur potendo il giudice tener conto, nell'esclusivo interesse del minore, di figure parentali diverse dai genitori. L'A. condivide quelle pronunce che, dopo aver riconosciuto la legittimazione ad agire esclusivamente in capo ai coniugi, ammettono l'intervento adesivo dipendente, ex art. 105 c.p.c., degli ascendenti. Questi ultimi, possono così sostenere le ragioni del genitore che intenda attuare il diritto del figlio a "conservare rapporti significativi con i parenti". L'A. dà conto, infine, di un solo precedente che si discosta da questa ricostruzione e riconosce esplicitamente la legittimazione attiva degli avi a mantenere intatto il loro diritto a frequentare i nipoti. La soluzione appare discutibile in quanto produce effetti dirompenti dal punto di vista sostanziale perchè apre la porta al riconoscimento di eventuali richieste risarcitorie dell'avo, ogni qual volta il suo diritto sia stato colposamente o dolosamente violato dall'esercente la potestà.
Solo i genitori possono chiedere la revisione delle condizioni di separazione.
L’interpretazione letterale degli artt. 155 ter c.c. e 710 c.p.c. esclude la legittimazione dei nonni a chiedere la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Gli ascendenti non vantano un diritto di visita direttamente tutelabile nei confronti dei nipoti.
Non è ravvisabile un diritto degli ascendenti e dei parenti ad avere rapporti personali con la prole, ma solo un diritto del minore a conservare detti rapporti, ove in precedenza fossero significativi.
Affidamento temporaneo di minore e conflitto di competenza
Nota a Cassazione, Sezioni unite, ord. 9 dicembre 2008 n. 28875
in Famiglia, Persone e Successioni, 2009, fasc. 8 - 9, pagg. 702 - 718
a) Conflitto di competenza territoriale nei procedimenti di affidamento temporaneo del minore
Decorso il... more
a) Conflitto di competenza territoriale nei procedimenti di affidamento temporaneo del minore
Decorso il termine di ventiquattro mesi, la proroga o la cessazione anticipata di un provvedimento di affidamento di minori integra un provvedimento camerale nuovo. Esso, pertanto, deve essere adottato dal Tribunale per i minorenni del luogo in cui l'interessato legittimamente risiede.
b) Affidamento temporaneo e provvedimenti urgenti
In tema di affidamento temporaneo di minore, il successivo mutamento di dimora dell'affidato comporta che il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni del luogo ove l'affidato di fatto risiede siano competenti su ogni intervento urgente e per rendere esecutivo quanto deciso dal servizio sociale.
Recesso dal contratto preliminare di compravendita: profili sostanziali e processuali
in Obbligazioni e contratti, 2006, fasc. 11, pagg. 913-921
a) Il giudizio di accertamento dell'avvenuto recesso da un contratto preliminare con pluralità di promittenti... more
a) Il giudizio di accertamento dell'avvenuto recesso da un contratto preliminare con pluralità di promittenti venditori si deve svolgere nel contraddittorio di tutte le parti
Il principio di diritto si applica anche ove venga esercitata un'azione volta ad ottenere lo scioglimento di un contratto preliminare per inadempimento dei promittenti venditori e ove (anche solo) una parte abbia chiesto che le altre siano condannate al pagamento del doppio della caparra.
b) Nella domanda di pagamento del doppio caparra è implicita la domanda di recesso
La Suprema Corte prende in esame l'istituto del del contraente non inadempiente, che viene qualificato come uno speciale strumento risolutivo. Ne chiarisce l'ambito applicativo, le condizioni e gli effetti sul contratto quale si chiede l'estinzione. Si offre, così, uno spunto confrontare l'istituto di cui all'art. 1385 c.c. con quello generale di cui all'art. 1452 c.c. e per evidenziare le differenze che ricorrono in tema di risarcimento dei danni
